Art. 2.


  Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a
scelta  della  richiedente,  al superamento di una prova attitudinale
oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo
di   mesi  ventiquattro;  le  modalita'  di  svolgimento  dell'una  o
dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte
integrante del presente decreto.