Art. 2.


  L'organismo   iscritto   «Biozoo   Srl»   non  puo'  modificare  la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza,  il  proprio  manuale della qualita', le procedure di
controllo  cosi'  come  presentate  e  esaminate, senza il preventivo
assenso  dell'Autorita'  nazionale  competente che lo stesso art. 53,
della  legge  24  aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  La  mancata  osservanza  delle  prescrizioni del presente articolo,
nonche'   l'esercizio   di  attivita'  che  risultano  oggettivamente
incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento di iscrizione
possono comportare la revoca della stessa.