Art. 2. L'organismo iscritto «Biozoo Srl» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.