Art. 3. L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validita' dell'iscrizione, l'organismo «Biozoo Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° ottobre 2009 Il direttore generale: La Torre