Art. 3.


  L'iscrizione  di  cui  al presente decreto decorre dalla data della
sua  emanazione  e  ha  durata  di anni tre, fatti salvi sopravvenuti
motivi   di   decadenza.   Nell'ambito   del   periodo  di  validita'
dell'iscrizione,  l'organismo  «Biozoo  Srl» e' tenuto ad adempiere a
tutte   le   disposizioni  complementari  che  l'autorita'  nazionale
competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1° ottobre 2009

                                      Il direttore generale: La Torre