Art. 2. 1. Il Presidente del nucleo formula l'indirizzo delle attivita', che possono essere ripartite, ove necessario, tra i diversi componenti, che predisporranno, in modo singolo o in gruppo, le elaborazioni da sottoporre alle valutazioni del nucleo, in linea con le richieste del Ministro e in funzione della redazione del rapporto annuale. Provvede altresi' ad organizzare le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, con particolare riferimento ai compiti riferiti al «Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive» di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243. Organizza inoltre l'attivita' di cui all'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in collaborazione con la Direzione generale per le politiche previdenziali. Il Presidente, inoltre: a) convoca e presiede le riunioni del nucleo; b) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni; c) adotta le delibere assunte dal nucleo, finalizzate all'esigenza di assicurare l'effettiva operativita' del complesso della struttura, nonche' quelle concernenti il conferimento d'incarichi a professionisti esterni, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107; d) vigila sull'attuazione di dette delibere; e) dispone, ove necessario, l'audizione dei Presidenti e dei Direttori generali degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, con particolare riferimento ai compiti previsti dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; f) assicura ogni opportuna attivita' di interazione con il Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero, anche ai fini di una ottimizzazione delle funzioni di supporto e della collaborazione tra nucleo e direzione generale. 3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente individuato quale vicario, dal Presidente stesso, nella seduta d'insediamento del nucleo. 4. Le dimissioni del Presidente sono rassegnate al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e diventano efficaci dalla sua sostituzione.