Art. 2.


  1.  Il  Presidente  del nucleo formula l'indirizzo delle attivita',
che   possono   essere  ripartite,  ove  necessario,  tra  i  diversi
componenti,  che  predisporranno,  in  modo  singolo  o in gruppo, le
elaborazioni  da sottoporre alle valutazioni del nucleo, in linea con
le  richieste del Ministro e in funzione della redazione del rapporto
annuale.  Provvede  altresi'  ad  organizzare  le  attivita'  di  cui
all'art.  1,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio  2007, n. 107, con particolare riferimento ai compiti riferiti
al  «Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive» di cui
alla  legge  23 agosto 2004, n. 243. Organizza inoltre l'attivita' di
cui  all'art.  1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
collaborazione   con   la   Direzione   generale   per  le  politiche
previdenziali.
  Il Presidente, inoltre:
   a) convoca e presiede le riunioni del nucleo;
   b) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;
   c) adotta le delibere assunte dal nucleo, finalizzate all'esigenza
di assicurare l'effettiva operativita' del complesso della struttura,
nonche'    quelle   concernenti   il   conferimento   d'incarichi   a
professionisti  esterni,  ai  sensi  e  nei limiti di cui all'art. 1,
comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 107;
   d) vigila sull'attuazione di dette delibere;
   e)  dispone,  ove  necessario,  l'audizione  dei  Presidenti e dei
Direttori   generali  degli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatoria,   con   particolare  riferimento  ai  compiti  previsti
dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   f)  assicura  ogni  opportuna  attivita'  di  interazione  con  il
Direttore  generale  per  le  politiche  previdenziali del Ministero,
anche  ai  fini  di  una  ottimizzazione delle funzioni di supporto e
della collaborazione tra nucleo e direzione generale.
  3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono
esercitate  dal  componente individuato quale vicario, dal Presidente
stesso, nella seduta d'insediamento del nucleo.
  4.  Le  dimissioni  del  Presidente sono rassegnate al Ministro del
lavoro,  della  salute e delle politiche sociali e diventano efficaci
dalla sua sostituzione.