Art. 3. 1. Il nucleo e' convocato dal Presidente, di norma ad intervalli non superiori al mese, oppure da almeno un terzo dei componenti, quando ne sia fatta motivata richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare. 2. L'avviso di convocazione delle riunioni, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai singoli componenti non meno di sette giorni prima delle riunioni. Almeno tre giorni prima delle riunioni stesse, la documentazione relativa ai singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno e' trasmessa ovvero messa a disposizione dei singoli componenti, presso la struttura di supporto. 3. Nel corso delle riunioni, a maggioranza assoluta dei presenti, puo' essere richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno di ulteriori argomenti. 4. Il Presidente ha facolta' di accogliere o respingere la richiesta, motivando la decisione secondo il criterio di organicita' dei lavori. 5. Per la validita' delle riunioni del nucleo e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 6. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente. 7. Delle riunioni del nucleo e' redatto processo verbale a cura del dirigente coordinatore della struttura di supporto, o di un suo delegato appartenente alla medesima struttura. Per la redazione del processo verbale e' possibile avvalersi della registrazione automatica. Il verbale e' approvato nella riunione immediatamente successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali numerati cronologicamente vengono conservati agli atti.