Art. 3.


  1.  Il  nucleo  e' convocato dal Presidente, di norma ad intervalli
non  superiori  al  mese,  oppure  da almeno un terzo dei componenti,
quando ne sia fatta motivata richiesta scritta, con indicazione degli
argomenti da trattare.
  2. L'avviso di convocazione delle riunioni, contenente l'ordine del
giorno,  deve  essere  comunicato  ai  singoli componenti non meno di
sette  giorni  prima  delle  riunioni.  Almeno tre giorni prima delle
riunioni  stesse,  la  documentazione  relativa  ai singoli argomenti
iscritti   all'ordine   del   giorno e'   trasmessa  ovvero  messa  a
disposizione dei singoli componenti, presso la struttura di supporto.
  3.  Nel  corso delle riunioni, a maggioranza assoluta dei presenti,
puo'   essere  richiesto  l'inserimento  nell'ordine  del  giorno  di
ulteriori argomenti.
  4.  Il  Presidente  ha  facolta'  di  accogliere  o  respingere  la
richiesta,  motivando la decisione secondo il criterio di organicita'
dei lavori.
  5.  Per  la  validita'  delle  riunioni del nucleo e' necessaria la
presenza  della  maggioranza  dei  componenti; per la validita' delle
deliberazioni  e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
  6. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente.
  7. Delle riunioni del nucleo e' redatto processo verbale a cura del
dirigente  coordinatore  della  struttura  di  supporto,  o di un suo
delegato  appartenente  alla medesima struttura. Per la redazione del
processo   verbale   e'   possibile   avvalersi  della  registrazione
automatica.  Il  verbale  e'  approvato nella riunione immediatamente
successiva  e  firmato  dal  Presidente  e  dal Segretario. I verbali
numerati cronologicamente vengono conservati agli atti.