Art. 6.


  1. Ferma restando l'autonomia gestionale ed operativa dell'I.N.P.S.
di  cui  alla  legge  23  agosto  2004,  n. 243, tutti i compiti gia'
attribuiti  alla  commissione  di  verifica  e  monitoraggio  per  il
casellario  degli  attivi  di  cui  all'art.  5, comma 1, del decreto
ministeriale   4   febbraio   2005,  sono  trasferiti  al  nucleo  di
valutazione   della   spesa   previdenziale,   il  quale  sovrintende
all'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto.
  2. Il casellario centrale delle posizioni previdenziali attive e il
casellario  centrale  dei  trattamenti  pensionistici  forniscono  al
nucleo  rapporti periodici sullo stato di aggiornamento e correntezza
dei  dati,  sulla  attuazione  delle  disposizioni legislative che ne
fissano il rispettivo funzionamento, sullo stato di avanzamento delle
procedure  di  integrazione ed ogni altro dato e/o elemento richiesto
dal nucleo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.