Art. 6. 1. Ferma restando l'autonomia gestionale ed operativa dell'I.N.P.S. di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, tutti i compiti gia' attribuiti alla commissione di verifica e monitoraggio per il casellario degli attivi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 4 febbraio 2005, sono trasferiti al nucleo di valutazione della spesa previdenziale, il quale sovrintende all'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto. 2. Il casellario centrale delle posizioni previdenziali attive e il casellario centrale dei trattamenti pensionistici forniscono al nucleo rapporti periodici sullo stato di aggiornamento e correntezza dei dati, sulla attuazione delle disposizioni legislative che ne fissano il rispettivo funzionamento, sullo stato di avanzamento delle procedure di integrazione ed ogni altro dato e/o elemento richiesto dal nucleo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.