IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista l'istanza della sig.ra Pinto Monica, nata il 16 dicembre 1975
a  Stavanger (Norvegia), cittadina norvegese, diretta ad ottenere, ai
sensi   dell'art.   16   del  decreto  legislativo  n.  206/2007,  il
riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Candidata Juris» conseguito nell'anno 1998 presso l'«Universitet
I Bergen»;
  Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni
di  aver  ottenuto  la  licenza a svolgere la professione di avvocato
rilasciata dal «Tilsynsradet for Advokatvirksomhet» nel maggio 2001;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 17 settembre 2009;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art.  22  n.  2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;
                              Decreta:


                               Art. 1.


  Alla  sig.ra  Pinto  Monica,  nata  il 16 dicembre 1975 a Stavanger
(Norvegia),   cittadina   norvegese,   e'   riconosciuto   il  titolo
professionale  di  «Avvocato»  di cui in premessa quale titolo valido
per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».