Art. 11.


  Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine
di  cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con
l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro  che  ha  funzioni  di
ufficiale  rogante  e  che  redige  apposito verbale nel quale devono
essere   evidenziati,   per   ciascuna   tranche,   i  rendimenti  di
aggiudicazione  e  l'ammontare  dei  relativi  interessi, determinati
dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.