Art. 15.


  Ultimate  le  operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento
supplementare  di detti titoli semestrali riservato agli specialisti,
di  cui  all'art.  1,  per  un  importo minimo del 10% dell'ammontare
nominale  offerto  nell'asta  ordinaria,  aumentabile  con comunicato
stampa  successivo  alla  chiusura  della procedura d'asta ordinaria.
Tale  tranche  e'  riservata agli operatori «specialisti in titoli di
Stato»  che  hanno  partecipato  all'asta della tranche ordinaria con
almeno  una  richiesta  effettuata  a  un rendimento non superiore al
rendimento  massimo  accoglibile  di  cui  all'art.  3  del  presente
decreto.  Questi  possono  partecipare  al collocamento supplementare
inoltrando  le  domande  di  sottoscrizione  fino  alle ore 15.30 del
giorno 28 ottobre 2009.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare  ha  luogo  al  rendimento  medio
ponderato   di  aggiudicazione  dell'asta  della  tranche  ordinaria;
eventuali  richieste  formulate  ad  un  rendimento  diverso  vengono
aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui  agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno
«specialista»  dovra'  essere  presentata  secondo le modalita' degli
articoli  9  e  10  e  deve  contenere l'indicazione dell'importo dei
titoli che si intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non  puo'  essere inferiore ad 1.500.000 euro;
eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  vengono  prese  in
considerazione.
  Ciascuna  richiesta  non puo' superare l'intero importo offerto nel
collocamento   supplementare;   eventuali   richieste   di  ammontare
superiore  sono  accettate  fino  al  limite dell'importo offerto nel
collocamento supplementare stesso.
  Le   richieste   di   importo   non  multiplo  dell'importo  minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da  versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese
in considerazione.