Art. 17.


  L'ammontare  degli  interessi  derivanti  dai  BOT  e'  corrisposto
anticipatamente   ed  e'  determinato,  ai  soli  fini  fiscali,  con
riferimento  al  prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento
al  terzo  decimale -  corrispondente  al  rendimento medio ponderato
della prima tranche.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali  in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente
decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1°
aprile  1996,  n.  239,  e  successive modifiche ed integrazioni e al
decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche
ed integrazioni.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
   Roma, 22 ottobre 2009

                                    p. Il direttore generale: Cannata