Art. 4.


  Espletate  le  operazioni  di  asta, con successivo decreto vengono
indicati  il  rendimento  minimo  accoglibile e il rendimento massimo
accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del
presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione,
nonche' il corrispondente prezzo medio ponderato.
  In  caso  di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto
di  cui  al  comma  precedente  riportera'  altresi'  il prezzo medio
ponderato  determinato  ai  fini  fiscali,  ai sensi dell'art. 17 del
presente decreto.