Art. 5.




  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' del decreto
12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la
ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle  attivita' dei consorzi di
tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
  2.  I  soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Sabina»
appartenenti  alla  categoria  «olivicoltori»  nella  filiera  grassi
(oli),  individuata  dall'art.  4,  lettera  d) del decreto 12 aprile
2000,   recante   disposizioni  generali  relative  ai  requisiti  di
rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle denominazioni di
origine  protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche protette
(IGP),  sono  tenuti  a sostenere i costi di cui al comma precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.