Art. 6.




  1.  L'incarico  conferito  con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.
  2.  L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta
l'obbligo  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto, puo'
essere  sospeso  con  provvedimento  motivato  e  revocato  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali
relative  ai  requisiti  di rappresentativita' dei Consorzi di tutela
delle  denominazioni  di  origine  protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP).
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 ottobre 2009
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo