(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
                Disciplina delle immersioni subacquee 
 
   1. Nella zona A e nelle grotte sommerse  non  sono  consentite  le
immersioni subacquee individuali o in gruppo. 
   2. Per quanto attiene lo scoglio Vervece, il  divieto  di  cui  al
comma 1 e' sospeso la prima domenica di settembre di ogni  anno,  per
festivita'  locale.  Il  numero  delle  immersioni  subacquee   nella
suddetta data e' autorizzato dall'ente gestore,  compatibilmente  con
le esigenze di tutela ambientale. 
   3.  Nella  zona  B   le   immersioni   subacquee   con   o   senza
autorespiratore,  svolte  in  modo  individuale  o  in  gruppo,  sono
consentite previa autorizzazione dell'ente  gestore,  compatibilmente
con le esigenze di contingentare i flussi  turistici,  esclusivamente
secondo le seguenti modalita': 
    a) nei siti e secondo gli orari determinati dall'ente  gestore  e
segnalati con appositi gavitelli di ormeggio; 
    b) in caso di immersioni individuali o in gruppo,  esclusivamente
se  in   possesso   di   brevetto   in   stato   attivo   emesso   da
un'organizzazione didattica subacquea; 
    c) in un numero di subacquei non superiore a 8; 
    d) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di
100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio. 
   4. Nella zona C sono consentite  le  immersioni  subacquee  con  o
senza autorespiratore, svolte in modo individuale  o  in  gruppo,  da
parte di soggetti residenti nei  comuni  ricadenti  nell'area  marina
protetta. 
   5.  Nella  zona  C   le   immersioni   subacquee   con   o   senza
autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo da  parte  di
soggetti  non  residenti  nei  comuni  ricadenti   nell'area   marina
protetta, sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore. 
   6. Le immersioni subacquee nelle zone B e C devono  rispettare  il
seguente codice di condotta: 
    a)  non  e'  consentito  il  contatto  con   il   fondo   marino,
l'asportazione  anche  parziale  e  il  danneggiamento  di  qualsiasi
materiale  e/o   organismo   di   natura   geologica,   biologica   e
archeologica; 
    b) non e' consentito dare  da  mangiare  agli  organismi  marini,
introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in  generale,  tenere
comportamenti che disturbino gli organismi; 
    c) e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea  quanto
piu' possibile aderente al corpo; 
    d) e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o  alla  locale
autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta
di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; 
    e)  e'  fatto  obbligo  di   informarsi   preventivamente   sulle
caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area  marina
protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione; 
    f) non e' consentito l'uso  di  mezzi  ausiliari  di  propulsione
subacquea, ad eccezione  di  quelli  eventualmente  utilizzati  dalle
persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore. 
   7. L'ormeggio delle unita' a supporto delle  immersioni  subacquee
autorizzate dall'ente gestore  e'  consentito  ai  gavitelli  singoli
contrassegnati  e  appositamente   predisposti   dall'ente   gestore,
posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per
il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. 
   8.  La  navigazione  nell'area  marina  protetta  delle  unita'  a
supporto delle immersioni subacquee e'  consentita  a  velocita'  non
superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa,  e  a
velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la  distanza  di  300  metri
dalla costa. 
   9. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione  alle
esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo,  e
determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'ente
gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee  nell'area
marina protetta e adegua, con successivi autonomi  provvedimenti,  la
disciplina delle immersioni subacquee, in particolare: 
    a) stabilendo il numero massimo  di  immersioni  al  giorno,  per
ciascun sito e in totale; 
    b) individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema; 
    c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato
allo svolgimento delle attivita' subacquee; 
    d)   incentivando   la   destagionalizzazione   delle   attivita'
subacquee. 
   10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle immersioni subacquee nelle zone B e  C  di  cui  ai  precedenti
commi  2  e  4,  nonche'  per  l'eventuale  utilizzo  dei   gavitelli
predisposti a tale scopo, i richiedenti devono: 
    a) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di  diritto
di segreteria e rimborso spese,  secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo art. 26; 
    b) indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata  per
l'immersione,  nonche'  gli  estremi  identificativi   del   brevetto
subacqueo  in  possesso  dei  singoli  soggetti;  per  le  immersioni
subacquee in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione
cumulativa. 
   11. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a
fornire informazioni all'ente gestore sulle attivita' svolte, ai fini
del monitoraggio dell'area marina protetta. 
   12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente  articolo,
valgono per  le  immersioni  subacquee  le  disposizioni  di  cui  al
presente  regolamento,  al  decreto  di  modifica  dell'area   marina
protetta.