Art. 12. Disciplina delle immersioni subacquee 1. Nella zona A e nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo. 2. Per quanto attiene lo scoglio Vervece, il divieto di cui al comma 1 e' sospeso la prima domenica di settembre di ogni anno, per festivita' locale. Il numero delle immersioni subacquee nella suddetta data e' autorizzato dall'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale. 3. Nella zona B le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalita': a) nei siti e secondo gli orari determinati dall'ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio; b) in caso di immersioni individuali o in gruppo, esclusivamente se in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un'organizzazione didattica subacquea; c) in un numero di subacquei non superiore a 8; d) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio. 4. Nella zona C sono consentite le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, da parte di soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta. 5. Nella zona C le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo da parte di soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore. 6. Le immersioni subacquee nelle zone B e C devono rispettare il seguente codice di condotta: a) non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b) non e' consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi; c) e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo; d) e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; e) e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione; f) non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore. 7. L'ormeggio delle unita' a supporto delle immersioni subacquee autorizzate dall'ente gestore e' consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. 8. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentita a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa. 9. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare: a) stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; b) individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema; c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee; d) incentivando la destagionalizzazione delle attivita' subacquee. 10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C di cui ai precedenti commi 2 e 4, nonche' per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono: a) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 26; b) indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata per l'immersione, nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa. 11. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore sulle attivita' svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta. 12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto di modifica dell'area marina protetta.