(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
              Disciplina delle visite guidate subacquee 
 
   1. Nella zona A non sono  consentite  le  attivita'  di  didattica
subacquea. 
   2. Nella zona A sono consentite, con o senza  autorespiratore,  le
visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione  autorizzati
dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': 
    a) esclusivamente se in possesso  di  brevetto  in  stato  attivo
emesso da un'organizzazione didattica subacquea; 
    b) in presenza di guida o istruttore  del  centro  di  immersioni
autorizzato, in possesso di  grado  minimo  «Dive  Master»  o  titolo
equipollente; 
    c) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni  guida  o
istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di  3
guide e 12 subacquei per ciascuna immersione; 
    d) nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, per un massimo  di  3
giorni a settimana per entrambe le zone (scogli di Vetara e Vervece),
per un solo turno al giorno, di non piu' di 15 subacquei, comprese le
guide; 
    e) nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile, per un massimo  di  2
giorni a settimana, con le stesse modalita' del periodo di  cui  alla
lettera b) del presente comma. 
    f) secondo itinerari prefissati, con partenza dall'unita'  navale
di appoggio; non e' consentito l'accesso da terra; 
    g) non sono consentite visite guidate subacquee notturne; 
   3. Nelle zone B sono consentite, con o senza  autorespiratore,  le
visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione  autorizzati
dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': 
    a) con partenza dall'unita' navale di appoggio o da terra; 
    b) in un numero di subacquei non superiore a 10 per ogni guida  o
istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di  2
guide e 20 subacquei per ciascuna immersione; 
   4. Nelle grotte sommerse sono  consentite,  dal  1  maggio  al  31
ottobre, le visite guidate subacquee svolte dai centri di  immersione
autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': 
    a) in presenza di guida o istruttore  del  centro  di  immersioni
autorizzato, in possesso di  grado  minimo  «Dive  Master»  o  titolo
equipollente; 
    b) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni  guida  o
istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di  2
guide e 8 subacquei per ciascuna immersione; 
    c)  in  ogni  punto  di  immersione,  individuato   da   apposito
gavitello, e' consentito un massimo giornaliero di 3 immersioni; 
    d) non sono consentite visite guidate subacquee notturne; 
   5. In zona B  e  C  sono  consentite  le  attivita'  di  didattica
subacquea, svolte dai  centri  di  immersione  autorizzati  dall'ente
gestore. 
   6. Le visite guidate subacquee  devono  rispettare  il  codice  di
condotta di cui al precedente art. 12, comma 6. 
   7. Le visite guidate subacquee per le persone  disabili,  condotte
dai centri  di  immersione  autorizzati  dall'ente  gestore,  possono
essere svolte esclusivamente in presenza di guida  o  istruttore  del
centro di immersione con relativa abilitazione. 
   8. La navigazione nell'area marina protetta delle  unita'  adibite
alle attivita' dei centri d'immersione e' consentita a velocita'  non
superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa,  e  a
velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la  distanza  di  300  metri
dalla costa. 
   9. Non e' consentito l'uso improprio  di  impianti  di  diffusione
della voce e di  segnali  acustici  o  sonori,  se  non  per  fornire
informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate,  con  volume
sonoro strettamente indispensabile alla percezione  degli  stessi  da
parte dei passeggeri a bordo. 
   10. Nelle zone A,  B  e  C  l'ormeggio  delle  unita'  dei  centri
d'immersione autorizzati dall'ente gestore e' consentito ai gavitelli
singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore,
posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per
il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. 
   11. Prima della visita  guidata  subacquea  e'  fatto  obbligo  ai
centri di immersione di  informare  gli  utenti  riguardo  le  regole
dell'area   marina   protetta,   l'importanza   dell'ecosistema,   le
caratteristiche ambientali del sito  di  immersione  e  le  norme  di
comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai  fondali  e
agli organismi. 
   12. Il responsabile  dell'unita'  navale,  prima  dell'immersione,
deve annotare in apposito  registro  previamente  vidimato  dall'ente
gestore gli estremi dell'unita',  i  nominativi  delle  guide  e  dei
partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data,  l'orario,
il  sito  di  immersione;   il   registro   dovra'   essere   esibito
all'Autorita' preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. 
I dati contenuti nei registri saranno  utilizzati  dall'ente  gestore
per le finalita' istituzionali. 
   13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di
immersione richiedenti devono: 
    a) attestare che almeno uno dei soci del centro di immersione  e'
in possesso  di  abilitazione  per  accompagnare  disabili  visivi  e
motori; 
    b) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per
l'attivita',  nonche'  gli  estremi   identificativi   del   brevetto
subacqueo in possesso dei singoli soggetti; 
    c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina
da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle  ricevute  di
conferimento delle miscele di idrocarburi  a  centri  di  smaltimento
autorizzati; 
    d) comunicare ogni variazione della flotta delle  proprie  unita'
di appoggio, al fine di  acquisire  debita  autorizzazione  dall'ente
gestore; 
    e) assicurare un periodo annuale di apertura delle attivita'  del
centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la
riduzione del carico delle attivita' subacquee nei periodi  di  picco
delle presenze turistiche; 
    f) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di  diritto
di segreteria e rimborso spese,  secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo art. 26; 
   14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta,  godono  di
titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative
tariffe in misura ridotta  i  proprietari  delle  unita'  navali  che
attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': 
    a) motore conforme alla direttiva 2003/44/CE  relativamente  alle
emissioni gassose e acustiche (motori  fuoribordo  elettrici,  motori
entrobordo conformi alla  direttiva,  motori  fuoribordo  a  4  tempi
benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); 
    b) casse per la raccolta  dei  liquami  di  scolo  e  sistema  di
raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. 
   15. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle
esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo,  e
determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'ente
gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee  nell'area
marina protetta e adegua, con successivi autonomi  provvedimenti,  la
disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo: 
    a) i siti di immersione; 
    b) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito  e
in totale; 
    c) il numero massimo di unita' navali  impiegabili  nelle  visite
guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato; 
    d) un'adeguata turnazione tra le visite guidate  subacquee  e  le
immersioni subacquee; 
    e) i  punti  attrezzati  idonei  per  l'ormeggio  destinato  allo
svolgimento delle attivita' subacquee; 
    f)  eventuali  incentivi  per   la   destagionalizzazione   delle
attivita' subacquee. 
   16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di  fornire
agli utenti l'apposito materiale  informativo  predisposto  dall'ente
gestore. 
   17. Per tutte le discipline non esplicitate al presente  articolo,
valgono per le visite guidate subacquee le  disposizioni  di  cui  al
presente  regolamento  e  al  decreto  istitutivo  dell'area   marina
protetta.