Art. 13. Disciplina delle visite guidate subacquee 1. Nella zona A non sono consentite le attivita' di didattica subacquea. 2. Nella zona A sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': a) esclusivamente se in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un'organizzazione didattica subacquea; b) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente; c) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 3 guide e 12 subacquei per ciascuna immersione; d) nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, per un massimo di 3 giorni a settimana per entrambe le zone (scogli di Vetara e Vervece), per un solo turno al giorno, di non piu' di 15 subacquei, comprese le guide; e) nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile, per un massimo di 2 giorni a settimana, con le stesse modalita' del periodo di cui alla lettera b) del presente comma. f) secondo itinerari prefissati, con partenza dall'unita' navale di appoggio; non e' consentito l'accesso da terra; g) non sono consentite visite guidate subacquee notturne; 3. Nelle zone B sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': a) con partenza dall'unita' navale di appoggio o da terra; b) in un numero di subacquei non superiore a 10 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 20 subacquei per ciascuna immersione; 4. Nelle grotte sommerse sono consentite, dal 1 maggio al 31 ottobre, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente; b) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione; c) in ogni punto di immersione, individuato da apposito gavitello, e' consentito un massimo giornaliero di 3 immersioni; d) non sono consentite visite guidate subacquee notturne; 5. In zona B e C sono consentite le attivita' di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore. 6. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente art. 12, comma 6. 7. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione. 8. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' adibite alle attivita' dei centri d'immersione e' consentita a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa. 9. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 10. Nelle zone A, B e C l'ormeggio delle unita' dei centri d'immersione autorizzati dall'ente gestore e' consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. 11. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi. 12. Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovra' essere esibito all'Autorita' preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalita' istituzionali. 13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono: a) attestare che almeno uno dei soci del centro di immersione e' in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori; b) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati; d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore; e) assicurare un periodo annuale di apertura delle attivita' del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche; f) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 26; 14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unita' navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. 15. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo: a) i siti di immersione; b) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; c) il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato; d) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee; e) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee; f) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee. 16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 17. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.