Art. 14. Disciplina della navigazione da diporto 1. Nell'area marina protetta non e' consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari. 2. Nella zona A non e' consentita la navigazione. 3. Per quanto attiene la zona A dello scoglio Vervece, il divieto alla navigazione e' sospeso il 15 di agosto e la prima domenica di settembre di ogni anno per festivita' locale. In tali date e' consentito l'accesso alle unita' da diporto, previa specifica autorizzazione, disposta dall'ente gestore con autonomo provvedimento. 4. Nelle zone B e C e' consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici. 5. Nelle zone B e' consentita la navigazione a motore ai natanti, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa. 6. Nelle zone C e' consentita la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonche' alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa. 7. E' consentito l'accesso alle grotte esclusivamente ai natanti da diporto condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate. 8. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 9. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. 10. L'ente gestore puo' disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio. 11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unita' da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.