(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
               Disciplina della navigazione da diporto 
 
   1. Nell'area marina protetta non e' consentito l'utilizzo di  moto
d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico
e sport acquatici similari. 
   2. Nella zona A non e' consentita la navigazione. 
   3. Per quanto attiene la zona A dello scoglio Vervece, il  divieto
alla navigazione e' sospeso il 15 di agosto e la  prima  domenica  di
settembre di ogni  anno  per  festivita'  locale.  In  tali  date  e'
consentito  l'accesso  alle  unita'  da  diporto,  previa   specifica
autorizzazione,   disposta    dall'ente    gestore    con    autonomo
provvedimento. 
   4. Nelle zone B e C e' consentita la libera navigazione a vela,  a
remi, a pedali o con propulsori elettrici. 
   5. Nelle zone B e' consentita la navigazione a motore ai  natanti,
a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza  di  300  metri
dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza
di 300 metri dalla costa. 
   6. Nelle zone C e' consentita la navigazione a motore a natanti  e
imbarcazioni, nonche' alle navi da diporto in linea con  gli  Annessi
IV e VI della MARPOL 73/78, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro
la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non  superiore  a
10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa. 
   7. E' consentito l'accesso alle grotte esclusivamente  ai  natanti
da diporto condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di  protezione
morbida delle fiancate. 
   8. Non e' consentito lo scarico  a  mare  di  acque  non  depurate
provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita'  navale  e  di
qualsiasi sostanza tossica o  inquinante,  nonche'  la  discarica  di
rifiuti solidi o liquidi. 
   9. Non e' consentito l'uso improprio  di  impianti  di  diffusione
della voce e di segnali acustici o sonori. 
   10.   L'ente   gestore   puo'   disciplinare,    con    successivo
provvedimento, gli accessi ai punti di  approdo  e  la  distribuzione
degli  spazi  attinenti,  anche  attrezzando   idonei   corridoi   di
atterraggio. 
   11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente  articolo,
valgono per le unita' da diporto le disposizioni di cui  al  presente
regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.