Art. 15. Disciplina dell'attivita' di ormeggio 1. Nella zona A non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto. 2. Nella zona A e' consentito esclusivamente l'ormeggio delle unita' dei centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, agli appositi gavitelli contrassegnati per la propria categoria, posizionati, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, in prossimita' dell'isolotto di Vetara, in prossimita' della secca a Ponente dell'isola de Li Galli ed in prossimita' dello scoglio del Vervece. 3. Nelle zone B l'ormeggio e' consentito ai natanti, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dal medesimo ente gestore. 4. Nelle zone C l'ormeggio e' consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonche' alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore. 5. Nelle zone B e C non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee. 6. Nelle zone B e C e' consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unita' navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attivita' di pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo. 7. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio: a) non sono consentite le attivita' subacquee con o senza autorespiratore; b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale; c) la balneazione e' consentita esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa. d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore; e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione); f) non e' consentita ogni attivita' che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio. 8. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocita' non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa. 9. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformita' alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 10. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale; c) alla durata della sosta. 11. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo art. 26. 12. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta); b) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero. 13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.