(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
                Disciplina dell'attivita' di ormeggio 
 
   1. Nella zona A non  e'  consentito  l'ormeggio  delle  unita'  da
diporto. 
   2. Nella zona A  e'  consentito  esclusivamente  l'ormeggio  delle
unita' dei centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, per il
tempo strettamente  sufficiente  per  effettuare  l'immersione,  agli
appositi  gavitelli  contrassegnati   per   la   propria   categoria,
posizionati, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, in
prossimita' dell'isolotto di Vetara, in  prossimita'  della  secca  a
Ponente dell'isola de Li Galli ed in prossimita'  dello  scoglio  del
Vervece. 
   3. Nelle zone  B  l'ormeggio  e'  consentito  ai  natanti,  previa
autorizzazione   dell'ente   gestore,   nei   siti   individuati   ed
opportunamente attrezzati dal medesimo ente gestore. 
   4. Nelle zone  C  l'ormeggio  e'  consentito  ai  natanti  e  alle
imbarcazioni, nonche' alle navi da diporto in linea con  gli  Annessi
IV e VI della MARPOL 73/78, previa autorizzazione dell'ente  gestore,
nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore. 
   5. Nelle zone B e C non e' consentito l'ormeggio delle  unita'  da
diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee. 
   6. Nelle zone B e C e' consentito, compatibilmente con le esigenze
di protezione, l'ormeggio delle unita' navali  autorizzate  dall'ente
gestore,  impiegate  per  le  attivita'  di  pescaturismo,  trasporto
passeggeri e visite  guidate,  esclusivamente  ai  gavitelli  singoli
predisposti allo scopo. 
   7. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio: 
    a) non  sono  consentite  le  attivita'  subacquee  con  o  senza
autorespiratore; 
    b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione  e  la
permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca  sportiva  e  la
pesca professionale; 
    c) la balneazione e'  consentita  esclusivamente  in  prossimita'
della propria  unita'  ormeggiata,  a  motore  spento  e  in  assenza
assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area compresa tra
la boa di ormeggio e la linea di costa. 
    d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al  gavitello
preassegnato dall'ente gestore; 
    e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio  deve  essere
effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la  propria
categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione); 
    f) non e' consentita  ogni  attivita'  che  rechi  turbamento  od
ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio. 
   8. Le manovre di avvicinamento  ai  gavitelli  di  ormeggio  e  di
allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocita' non superiore
a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa. 
   9. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati
nelle zone B e C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio  per  il
diporto, posizionati compatibilmente con  l'esigenza  di  tutela  dei
fondali, realizzati e segnalati in  conformita'  alle  direttive  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
   10. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina  protetta,  i  soggetti
interessati  devono   richiedere   all'ente   gestore   il   rilascio
dell'autorizzazione a fronte  del  versamento  di  un  corrispettivo,
commisurato: 
    a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; 
    b) al possesso di  requisiti  di  eco-compatibilita'  dell'unita'
navale; 
    c) alla durata della sosta. 
   11.  I  corrispettivi  dovuti  per  l'autorizzazione  all'ormeggio
nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalita'  di  cui
al successivo art. 26. 
   12. Ai fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni  per  l'ormeggio
nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale  e  possono
effettuare il pagamento delle relative  tariffe  in  misura  ridotta,
secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore,
i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso  di
uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': 
    a) motore conforme alla direttiva 2003/44/CE  relativamente  alle
emissioni  gassose  e  acustiche  (motori  entrobordo  conformi  alla
direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o  a
2 tempi ad iniezione diretta); 
    b) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; 
    c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero. 
   13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente  articolo,
valgono per le attivita'  di  ormeggio  le  disposizioni  di  cui  al
presente  regolamento  e  al  decreto  istitutivo  dell'area   marina
protetta.