(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
               Disciplina dell'attivita' di ancoraggio 
 
   1. Nelle zone A e B l'ancoraggio non e' consentito. 
   2. Nella zona C l'ancoraggio non e' consentito: 
    a) entro la distanza di 300 metri dalla costa; 
    b) nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie  di
Posidonia oceanica o fondali a coralligeno, opportunamente  segnalate
dall'ente gestore; 
    c) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree  adibite  a
campo ormeggio; 
   3. Nei restanti tratti  di  mare  della  zona  C  l'ancoraggio  e'
consentito, a natanti e imbarcazioni, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 
   4. In relazione alle esigenze  di  tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento istitutivo, al fine  di  determinare  la  capacita'  di
carico dell'area in relazione  all'attivita'  di  ancoraggio,  l'ente
gestore effettua il monitoraggio  dell'area  marina  protetta,  anche
individuando le aree caratterizzate  da  biocenosi  di  pregio  quali
praterie  di  Posidonia  oceanica  e  coralligeno,  e   adegua,   con
successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle  attivita'  di
ancoraggio. 
   5. Per tutte le discipline non esplicitate al  presente  articolo,
valgono per le attivita' di ancoraggio  le  disposizioni  di  cui  al
presente  regolamento  e  al  decreto  istitutivo  dell'area   marina
protetta.