Art. 16. Disciplina dell'attivita' di ancoraggio 1. Nelle zone A e B l'ancoraggio non e' consentito. 2. Nella zona C l'ancoraggio non e' consentito: a) entro la distanza di 300 metri dalla costa; b) nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno, opportunamente segnalate dall'ente gestore; c) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio; 3. Nei restanti tratti di mare della zona C l'ancoraggio e' consentito, a natanti e imbarcazioni, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacita' di carico dell'area in relazione all'attivita' di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, anche individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attivita' di ancoraggio. 5. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.