Art. 17. Disciplina delle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate 1. Nell'area marina protetta non e' consentita la navigazione e la sosta delle navi da crociera. 2. Nella zona A non e' consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate. 3. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unita' navali adibite alle visite guidate e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 metri dalla costa. 4. E' consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate. 5. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 6. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 7. L'ormeggio delle unita' navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate e' consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 8. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo. 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 26, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale di cui al successivo comma; c) alla durata del permesso. 10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale le unita' navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unita' cabinate; b) unita' dotate di motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di unita' da diporto; c) unita' munite di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati. 11. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta. 12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 13. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce in un numero massimo di 14 le unita' autorizzate per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unita' navali residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. 14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.