(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
 Disciplina delle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate 
 
   1. Nell'area marina protetta non e' consentita la navigazione e la
sosta delle navi da crociera. 
   2. Nella zona A non e'  consentita  la  navigazione  ai  mezzi  di
trasporto  passeggeri  e  alle  unita'  navali  adibite  alle  visite
guidate. 
   3. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di  trasporto
passeggeri e alle  unita'  navali  adibite  alle  visite  guidate  e'
consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, a velocita'  non
superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa,  e  a
velocita' non superiore a 10 nodi, e comunque in assetto  dislocante,
oltre la distanza di 300 metri dalla costa. 
   4. E' consentito l'accesso a remi  alle  grotte  ai  soli  natanti
adibiti a trasporto passeggeri  e  alle  visite  guidate,  dotati  di
adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate. 
   5. Non e' consentito lo scarico  a  mare  di  acque  non  depurate
provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita'  navale  e  di
qualsiasi sostanza tossica o  inquinante,  nonche'  la  discarica  di
rifiuti solidi o liquidi. 
   6. Non e' consentito l'uso improprio  di  impianti  di  diffusione
della voce e di  segnali  acustici  o  sonori,  se  non  per  fornire
informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate,  con  volume
sonoro strettamente indispensabile alla percezione  degli  stessi  da
parte dei passeggeri a bordo. 
   7. L'ormeggio delle unita' navali adibite al trasporto  passeggeri
e  alle  visite  guidate  e'  consentito  ai  rispettivi   gavitelli,
contrassegnati  e  appositamente   predisposti   dall'ente   gestore,
posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 
   8. Le  unita'  navali  autorizzate  alle  attivita'  di  trasporto
passeggeri e visite guidate sono tenute  ad  esporre  i  contrassegni
identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare  la
sorveglianza ed il controllo. 
   9. Ai fini del rilascio  dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
dell'attivita' di trasporto passeggeri  e  visite  guidate  nell'area
marina protetta, i richiedenti devono  versare  all'ente  gestore  un
corrispettivo a titolo di diritto di  segreteria  e  rimborso  spese,
secondo le modalita' indicate al successivo art. 26, commisurato: 
    a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; 
    b) al possesso di  requisiti  di  eco-compatibilita'  dell'unita'
navale di cui al successivo comma; 
    c) alla durata del permesso. 
   10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le  attivita'  di
trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area  marina  protetta,
godono di titolo preferenziale le unita' navali  impiegate  in  linea
con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': 
    a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami  di  scolo,
documentate con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati
eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni  e  unita'
cabinate; 
    b) unita' dotate di motore  conforme  alla  direttiva  2003/44/CE
relativamente alle emissioni gassose e acustiche  (motori  entrobordo
conformi alla direttiva,  motori  fuoribordo  elettrici,  a  4  tempi
benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di  unita'
da diporto; 
    c) unita' munite di un registro di scarico delle acque di sentina
da conservare tra i documenti di bordo unitamente  alle  ricevute  di
conferimento delle miscele di idrocarburi  a  centri  di  smaltimento
autorizzati. 
   11.  Non  sono  consentiti,  durante  il  periodo   di   validita'
dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri  imbarcabili  o
variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta. 
   12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di  fornire
all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati,  ai  fini
del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di  fornire  agli
utenti  l'apposito  materiale   informativo   predisposto   dall'ente
gestore. 
   13. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle
esigenze di tutela ambientale sottese  al  provvedimento  istitutivo,
l'ente gestore stabilisce in  un  numero  massimo  di  14  le  unita'
autorizzate per le attivita' di  trasporto  passeggeri  e  di  visite
guidate. Tali autorizzazioni sono  rilasciate  prioritariamente  agli
armatori e ai proprietari di  unita'  navali  residenti  in  uno  dei
comuni ricadenti nell'area marina protetta,  fino  al  raggiungimento
del 75% dei permessi, e subordinatamente agli armatori non residenti,
secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. 
   14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente  articolo,
valgono per le attivita' di trasporto passeggeri le  disposizioni  di
cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area  marina
protetta.