Art. 18. Disciplina dell'attivita' di pesca professionale 1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose. 2. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo. 3. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca delle seguenti specie: a) Cernia (Epinephelus sp.); b) Cernia di fondale (Polyprion americanus); c) Nacchera (Pinna nobilis); d) Corvina (Sciaena umbra); e) Ombrina (Umbrina cirrosa). 4. Nella zona A non e' consentita qualunque attivita' di pesca professionale. 5. In zona B, dal 1 giugno al 30 settembre l'attivita' di pesca professionale non e' consentita nella Baia di Ieranto, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: ===================================================================== Latitudine | Longitudine ===================================================================== 40° 33'. 99 N |14° 19'. 48 E 40° 34'. 28 N |14° 19'. 93 E 40° 34'. 04 N |14° 20'. 40 E 40° 34'. 29 N |14° 20'. 92 E 6. Nelle zone B e C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni ricadente nell'area marina protetta e nel Comune di Meta, con i seguenti attrezzi e modalita', in alternativa fra loro: a) reti da posta, di lunghezza massima di 800 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 40 millimetri, calata perpendicolarmente alla linea di costa e ad una distanza dalla stessa non inferiore a 150 metri, segnalata come previsto dalla normativa vigente; b) palangari, fissi e derivanti, a non piu' di 200 ami, calati ad una distanza non inferiore ai 150 metri dalla costa; c) nasse, come previsto dalla normativa vigente; d) ferrettara, di lunghezza massima di 1.000 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri, con apertura di maglia non superiore a 100 millimetri, non finalizzata al prelievo di pesci spada e tonni. 7. Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, le reti devono essere calate non prima di 2 ore dal tramonto e salpate non oltre 2 ore dopo l'alba del giorno successivo. 8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alle seguenti specie: a) Aragosta rossa (Palinurus elephas); b) Astice (Homarus gammarus); c) Cicala (Scyllarus arctus); d) Magnosa (Scyllarides latus). 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'ente gestore entro il 30 maggio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare. 10. La variazione alla struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata all'ente gestore entro il termine di giorni quindici pena la decadenza dell'autorizzazione. 11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pesca professionale le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.