(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
 
          Disciplina dell'attivita' di pesca professionale 
 
   1. Nell'area marina  protetta  non  sono  consentite  la  pesca  a
strascico, a  circuizione,  con  reti  tipo  cianciolo  e  con  fonti
luminose. 
   2. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura  e
il ripopolamento attivo. 
   3. Nell'area marina protetta non  e'  consentita  la  pesca  delle
seguenti specie: 
    a) Cernia (Epinephelus sp.); 
    b) Cernia di fondale (Polyprion americanus); 
    c) Nacchera (Pinna nobilis); 
    d) Corvina (Sciaena umbra); 
    e) Ombrina (Umbrina cirrosa). 
   4. Nella zona A non e' consentita  qualunque  attivita'  di  pesca
professionale. 
   5. In zona B, dal 1 giugno al 30 settembre  l'attivita'  di  pesca
professionale non e' consentita nella  Baia  di  Ieranto,  delimitata
dalla congiungente i punti sottoindicati: 
 
    
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            Latitudine            |           Longitudine
=====================================================================
40° 33'. 99 N                     |14° 19'. 48 E
40° 34'. 28 N                     |14° 19'. 93 E
40° 34'. 04 N                     |14° 20'. 40 E
40° 34'. 29 N                     |14° 20'. 92 E
    
 
   6. Nelle zone B e C e' consentita, previa autorizzazione dell'ente
gestore, esclusivamente la piccola pesca  artigianale,  riservata  ai
pescatori, alle imprese e  alle  cooperative  di  pesca  aventi  sede
legale nei comuni ricadente nell'area marina protetta e nel Comune di
Meta, con i seguenti attrezzi e modalita', in alternativa fra loro: 
    a) reti da posta, di lunghezza massima di 800 metri,  con  maglia
di   dimensioni   non   inferiori    a    40    millimetri,    calata
perpendicolarmente alla linea di costa e ad una distanza dalla stessa
non inferiore a 150 metri, segnalata come  previsto  dalla  normativa
vigente; 
    b) palangari, fissi e derivanti, a non piu' di 200 ami, calati ad
una distanza non inferiore ai 150 metri dalla costa; 
    c) nasse, come previsto dalla normativa vigente; 
    d) ferrettara, di lunghezza massima di 1.000 metri, calata ad una
distanza dalla costa non inferiore  a  150  metri,  con  apertura  di
maglia non superiore a 100 millimetri, non finalizzata al prelievo di
pesci spada e tonni. 
   7. Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, le reti devono essere
calate non prima di 2 ore dal tramonto e salpate non oltre 2 ore dopo
l'alba del giorno successivo. 
   8. A fronte di particolari esigenze di  tutela  ambientale,  sulla
base degli esiti del monitoraggio dell'area marina  protetta,  l'ente
gestore si riserva  il  diritto,  con  successivo  provvedimento,  di
disciplinare ulteriormente le modalita'  di  prelievo  delle  risorse
ittiche, con particolare riferimento alle seguenti specie: 
    a) Aragosta rossa (Palinurus elephas); 
    b) Astice (Homarus gammarus); 
    c) Cicala (Scyllarus arctus); 
    d) Magnosa (Scyllarides latus). 
   9. Ai fini del rilascio  dell'autorizzazione  alla  piccola  pesca
artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare
richiesta presso l'ente gestore entro il  30  maggio  di  ogni  anno,
indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare. 
   10. La variazione alla struttura imprenditoriale  del  richiedente
va comunicata all'ente gestore entro il termine  di  giorni  quindici
pena la decadenza dell'autorizzazione. 
   11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente  articolo,
valgono per le attivita' di pesca professionale  le  disposizioni  di
cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area  marina
protetta.