(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
             Disciplina dell'attivita' di pesca turismo 
 
   1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di pescaturismo. 
   2. Nelle zone B e C sono consentite le attivita' di  pescaturismo,
con gli attrezzi e le modalita' stabilite per la pesca  professionale
al  precedente  articolo,  riservate  ai  soggetti  legittimati  alla
piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo,  purche'  in
possesso  di  idonea  licenza  all'esercizio   della   attivita'   di
pescaturismo. 
   3. Non e' consentito l'uso improprio  di  impianti  di  diffusione
della voce e di segnali acustici o sonori. 
   4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di  pescaturismo
e  ittiturismo  comporta  l'obbligo  di  fornire   all'ente   gestore
informazioni relative ai servizi prestati, ai fini  del  monitoraggio
dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti  l'apposito
materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 
   5. La richiesta  di  autorizzazione  ad  eseguire  l'attivita'  di
pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca  che  si  intendono
adoperare. 
   6. Per tutte le discipline non esplicitate al  presente  articolo,
valgono per le attivita' di pescaturismo le disposizioni  di  cui  al
presente  regolamento  e  al  decreto  istitutivo  dell'area   marina
protetta.