Art. 20. Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva 1. La pesca subacquea in apnea non e' consentita nell'area marina protetta. 2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore. 3. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva. 4. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca sportiva delle seguenti specie: a) Cernia bruna (Epinephelus Guaza); b) Corvina (Sciaena umbra); c) Magnosa (Scyllarides Latus). 5. Nelle zone A e B e nei corridoi di accesso e di transito non e' consentita l'attivita' di pesca sportiva. 6. Nella zona C non e' consentita la pesca sportiva nel tratto di mare contiguo alla zona A dell'isolotto del Vervece, per una distanza di 200 m dalla medesima zona A. 7. Nelle zone C l'attivita' di pesca sportiva e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalita': a) sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore; b) con coppo o bilancia; c) con lenze per cefalopodi; d) da terra, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne con o senza mulinello, o bolentino, a non piu' di 2 ami di dimensioni non inferiori a 18 mm; e) da unita' navale, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne, correntine o bolentino, a non piu' di 2 ami di dimensioni non inferiori a 18 mm; f) da unita' navale, con massimo di 2 canne o lenze da traina a persona, di superficie e di fondo, a non piu' di 2 ami per canna o lenza; g) non e' consentita la pesca a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari; h) non e' consentito l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee; 8. Il transito di unita' navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore. 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono: a) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo art. 26; b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare. 10. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attivita' di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta. 11. Al fine di determinare la capacita' di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva. 12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.