(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
             Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva 
 
   1. La pesca subacquea in apnea non e' consentita nell'area  marina
protetta. 
   2. La detenzione e il trasporto di  attrezzi  adibiti  alla  pesca
subacquea  all'interno  dell'area  marina  protetta   devono   essere
preventivamente autorizzati dall'ente gestore. 
   3. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di  pesca
sportiva. 
   4. Nell'area marina protetta non e' consentita la  pesca  sportiva
delle seguenti specie: 
    a) Cernia bruna (Epinephelus Guaza); 
    b) Corvina (Sciaena umbra); 
    c) Magnosa (Scyllarides Latus). 
   5. Nelle zone A e B e nei corridoi di accesso e di transito non e'
consentita l'attivita' di pesca sportiva. 
   6. Nella zona C non e' consentita la pesca sportiva nel tratto  di
mare contiguo alla zona A dell'isolotto del Vervece, per una distanza
di 200 m dalla medesima zona A. 
   7. Nelle zone C  l'attivita'  di  pesca  sportiva  e'  consentita,
previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalita': 
    a) sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero
fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona,  salvo  il  caso  di
singolo esemplare di peso superiore; 
    b) con coppo o bilancia; 
    c) con lenze per cefalopodi; 
    d) da terra, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali  canne
con o senza mulinello, o bolentino, a non piu' di 2 ami di dimensioni
non inferiori a 18 mm; 
    e) da unita' navale, con massimo di  2  lenze  fisse  a  persona,
quali canne,  correntine  o  bolentino,  a  non  piu'  di  2  ami  di
dimensioni non inferiori a 18 mm; 
    f) da unita' navale, con massimo di 2 canne o lenze da  traina  a
persona, di superficie e di fondo, a non piu' di 2 ami  per  canna  o
lenza; 
    g) non  e'  consentita  la  pesca  a  traina  con  monel,  piombo
guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari; 
    h)  non  e'  consentito  l'utilizzo  di  esche  alloctone  (verme
coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee; 
   8. Il transito di unita'  navali  nell'area  marina  protetta  con
attrezzi da pesca  sportiva  e  quantitativi  di  pescato  diversi  o
superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve  essere
preventivamente autorizzato dall'ente gestore. 
   9. Ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione  alle  attivita'  di
pesca sportiva nell'area  marina  protetta,  i  soggetti  richiedenti
devono: 
    a) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di  diritto
di segreteria e rimborso  spese,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 26; 
    b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare. 
   10. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attivita'  di
pesca sportiva anche  in  base  a  criteri  di  contingentamento  che
potranno privilegiare i  residenti  nel  comune  ricadente  nell'area
marina protetta. 
   11. Al fine di determinare la capacita' di carico dell'area marina
protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese  al
provvedimento istitutivo, l'ente  gestore  effettua  il  monitoraggio
delle  attivita'  di  prelievo  e  adegua,  con  successivi  autonomi
provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva. 
   12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente  articolo,
valgono per le attivita' di pesca sportiva le disposizioni di cui  al
presente  regolamento  e  al  decreto  istitutivo  dell'area   marina
protetta.