(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
 
          Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione 
 
   1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 22  sono
esaminate dagli organi tecnici dell'ente  gestore,  alla  luce  delle
informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri  di  cui  al
successivo art. 25. 
   2. L'istanza di autorizzazione e' accolta  o  rigettata  entro  il
termine massimo di 60 giorni dalla  data  di  ricezione  dell'istanza
stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. 
   3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori
e non residenti relative ad  attivita'  chiaramente  riconducibili  a
soggiorni  turistici  nell'area  marina  protetta,   l'ente   gestore
provvede ad evadere  le  richieste  coerentemente  alle  esigenze  di
utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.