(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
 
       Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione 
 
   1. L'ente  gestore  provvede  a  svolgere  una  adeguata  indagine
conoscitiva che permetta di verificare  le  dichiarazioni  effettuate
all'atto delle richiesta. 
   2. Il rilascio  delle  autorizzazioni  per  lo  svolgimento  delle
attivita' consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti  articoli,
e' effettuata dall'ente gestore  in  base  a  regimi  di  premialita'
ambientale,  turnazione,  contingentamento  e   destagionalizzazione,
definito sulla base del  monitoraggio  dell'area  marina  protetta  e
delle conseguenti esigenze di tutela ambientale. 
   3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita'
individuali di cui ai  precedenti  articoli,  l'ente  gestore  potra'
privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel  comune
ricadente nell'area marina  protetta.  A  tal  fine  potranno  essere
assimilati ai residenti le persone fisiche  iscritte  da  almeno  due
anni all'anagrafe  di  uno  dei  comuni  ricadenti  nell'area  marina
protetta nonche' nel comune di Meta, nonche'  le  persone  giuridiche
aventi da almeno un anno sede legale  in  uno  dei  comuni  ricadenti
nell'area marina  protetta,  nonche'  nel  comune  di  Meta,  il  cui
capitale  di  maggioranza  sia  detenuto  dai  residenti  nei  comuni
ricadenti nell'area marina protetta. 
   4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita'
d'impresa, l'ente gestore potra' privilegiare le  richieste  avanzate
dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe
per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni. 
   5.  L'ente  gestore  e'  tenuto  a  pubblicizzare  anche  per  via
informatica  i   provvedimenti   concernenti   l'interdizione   delle
attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle  autorizzazioni
delle attivita' consentite. 
   6. L'istanza di autorizzazione  e'  rigettata  previa  espressa  e
circostanziata motivazione: 
    a) qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile  con  le
finalita' dell'area marina protetta; 
    b) in caso di accertata violazione  delle  disposizioni  previste
dalla normativa vigente di settore,  dal  decreto  istitutivo  e  dal
presente regolamento; 
    c)  qualora  emerga  la  necessita'  di  contingentare  i  flussi
turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie  finalita'
di tutela ambientale dell'area marina protetta. 
   7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi'  come
l'interdizione  totale  dell'attivita',  sara'   motivata   dall'ente
gestore  esplicitando  le  ragioni  di  tela  ambientale  sottese  al
provvedimento. 
   8.  Il  provvedimento  di  autorizzazione   verra'   materialmente
rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e
dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 26.