Art. 25. Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione 1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta. 2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, e' effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale. 3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta. A tal fine potranno essere assimilati ai residenti le persone fisiche iscritte da almeno due anni all'anagrafe di uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta nonche' nel comune di Meta, nonche' le persone giuridiche aventi da almeno un anno sede legale in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonche' nel comune di Meta, il cui capitale di maggioranza sia detenuto dai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta. 4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, l'ente gestore potra' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni. 5. L'ente gestore e' tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attivita' consentite. 6. L'istanza di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione: a) qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta; b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente regolamento; c) qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta. 7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', sara' motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tela ambientale sottese al provvedimento. 8. Il provvedimento di autorizzazione verra' materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 26.