(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
 
     Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria 
 
   1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti  al
versamento  dei  corrispettivi  per  il   rilascio   delle   relative
autorizzazioni ed i diritti di segreteria. 
   2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e  i  diritti
di  segreteria  sono  stabiliti  dall'ente   gestore   con   autonomo
provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
   3. Il corrispettivo per il  rilascio  dell'autorizzazione  per  lo
svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e' disposto  su  base
settimanale, mensile e annuale. 
   4. Il corrispettivo per il  rilascio  dell'autorizzazione  per  lo
svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e'
disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 
   5. Il corrispettivo per il  rilascio  dell'autorizzazione  per  lo
svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale
utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, e'  disposto
su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 
   6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai  centri
di  immersione  per  lo  svolgimento  di  visite  guidate   subacquee
nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e  annuale.  Il
richiedente e' tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito  al
momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo del corrispettivo
entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. 
   7.  Il  corrispettivo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  per
l'ormeggio nell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera,
settimanale, mensile e  annuale.  Per  la  gestione  dei  servizi  di
ormeggio  e  la  riscossione  sul   posto   dei   corrispettivi   per
l'autorizzazione alla  sosta,  l'ente  gestore  potra'  avvalersi  di
societa' e soggetti terzi incaricati a tale scopo. 
   8. Il corrispettivo per il  rilascio  dell'autorizzazione  per  le
attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate  nell'area  marina
protetta e' disposto su base  mensile  e  annuale,  in  funzione  del
periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale. 
   9.  Il  corrispettivo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  per
l'esercizio  dell'attivita'  di  pesca  sportiva   nell'area   marina
protetta e' disposto su  base  giornaliera,  settimanale,  mensile  e
annuale, in funzione della tipologia di pesca. 
   10. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai
precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unita' navali  che
attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilita'  richiamati
al precedente art. 15, comma 12. 
   11.  I  pagamenti  dei  corrispettivi  per   il   rilascio   delle
autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere  effettuati
con una delle seguenti modalita': 
    a) con versamento sul conto corrente postale  intestato  all'ente
gestore dell'area marina protetta «Punta  Campanella»,  indicando  in
causale l'autorizzazione richiesta; 
    b) presso la sede o  altri  uffici  a  cio'  designati  dall'ente
gestore.