Art. 27. Monitoraggio e aggiornamento 1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta. 2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore puo' avvalersi delle banche dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed, in particolare, dei dati provenienti dal Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero. 3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.