(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
 
                            Sorveglianza 
 
   1. La sorveglianza nell'area marina protetta e'  effettuata  dalla
Capitaneria di Porto competente e dalle  polizie  degli  enti  locali
delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il  personale
dell'ente gestore che  svolge  attivita'  di  servizio,  controllo  e
informazione a terra e a mare.