Art. 29. Pubblicita' 1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sara' affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonche' nella sede legale dell'ente gestore. 2. L'ente gestore provvedera' all'inserimento dei testi ufficiali del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta. 3. L'ente gestore provvedera' alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico. 4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovra' assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.