(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
 
                             Pubblicita' 
 
   1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in
vigore sara' affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali  delle
sedi dell'area marina protetta, nonche' nella sede  legale  dell'ente
gestore. 
   2. L'ente gestore provvedera' all'inserimento dei testi  ufficiali
del presente regolamento di organizzazione e del  decreto  istitutivo
nel sito web dell'area marina protetta. 
   3.  L'ente  gestore  provvedera'  alla  diffusione   di   opuscoli
informativi  e  di  linee   guida   del   presente   regolamento   di
organizzazione e del decreto  istitutivo  dell'area  marina  protetta
presso le sedi di enti e associazioni  di  promozione  turistica  con
sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a
qualunque titolo interessati alla  gestione  e/o  organizzazione  del
flusso turistico. 
   4. Il responsabile  di  ogni  esercizio  a  carattere  commerciale
munito  di  concessione  demaniale  marittima  dovra'  assicurare   e
mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione  e
del decreto istitutivo dell'area marina  protetta  in  un  luogo  ben
visibile agli utenti.