(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
 
                              Sanzioni 
 
   1. Per la violazione  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
istitutivo dell'area marina  protetta  e  nel  presente  regolamento,
salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato,
si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive
modificazioni e integrazioni. 
   2. Nel caso in cui l'accertata violazione  delle  disposizioni  di
cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e
dei  luoghi,   l'ente   gestore   dispone   l'immediata   sospensione
dell'attivita' lesiva ed  ordina,  in  ogni  caso,  la  riduzione  in
pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del
trasgressore, con la responsabilita' solidale  del  committente,  del
titolare  dell'impresa  e  del  direttore  dei  lavori  in  caso   di
costruzione e trasformazione di opere. In caso di  inottemperanza  al
suddetto ordine, l'ente  gestore  provvede  all'esecuzione  in  danno
degli obbligati, secondo la procedura  prevista  dall'art.  29  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
   3. In caso di accertamento  della  violazione  delle  disposizioni
previste dal decreto  istitutivo  dell'area  marina  protetta  e  dal
presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo  improprio  della
documentazione autorizzativa, possono essere sospese  o  revocate  le
autorizzazioni  rilasciate   dall'ente   gestore,   indipendentemente
dall'applicazione delle sanzioni penali  ed  amministrative  previste
dalle norme vigenti. 
   4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni  di  cui
al comma  1,  redatto  dalle  autorita'  preposte  alla  sorveglianza
dell'area marina protetta,  dovra'  essere  immediatamente  trasmesso
all'ente gestore, che provvedera' ad irrogare la relativa sanzione. 
   5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di  cui
al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e
destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente
con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.