(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                 Gestione dell'Area marina protetta 
 
   1. La gestione  dell'area  marina  protetta  Punta  Campanella  e'
affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 19  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma  37,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche. 
   2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita'
per lo svolgimento  delle  attivita'  di  gestione  dell'Area  marina
protetta «Punta Campanella»  a  cui  si  deve  attenere  il  soggetto
gestore. 
   3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore: 
    a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed
utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art.  8  della  legge  31
luglio 2002, n. 179; 
    b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in
materia di segnalazione delle aree marine protette. 
   4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, previa messa in mora del soggetto gestore,  puo'  revocare  con
proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata
inadempienza,  inosservanza,  irregolarita'  da  parte  del  soggetto
gestore a  quanto  previsto  dal  decreto  istitutivo,  dal  presente
regolamento e dalla normativa vigente in materia.