(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
               Responsabile dell'Area marina protetta 
 
   1. Il responsabile e' individuato e  nominato  dall'ente  gestore,
tra soggetti aventi adeguate  competenze  professionali  e  specifica
esperienza in materia di gestione, anche  sulla  base  dei  requisiti
stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. 
   2. L'incarico di  responsabile  dell'area  marina  protetta  viene
conferito dall'ente gestore, previa valutazione di  legittimita'  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
   3. Al responsabile sono attribuite le seguenti  funzioni  relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta: 
    a) predisposizione ed attuazione  dei  programmi  di  gestione  e
valorizzazione, nonche' dei relativi progetti ed interventi; 
    b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo
dell'area marina protetta; 
    c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi  dell'ente
gestore e con la Commissione di riserva; 
    d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita'
proprie dell'area marina protetta; 
    e)  promozione  di  progetti  anche  mediante  l'acquisizione  di
finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; 
    f)  promozione  di  iniziative  per  lo  sviluppo  di   attivita'
economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta; 
    g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore. 
   4. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le  funzioni
attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.