Art. 5. Responsabile dell'Area marina protetta 1. Il responsabile e' individuato e nominato dall'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Al responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta: a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonche' dei relativi progetti ed interventi; b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta; c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva; d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta; e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta; g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore. 4. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.