Art. 6. Commissione di riserva 1. La Commissione di riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su: a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo; b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone; c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento; d) il programma annuale relativo alle spese di gestione; e) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta; f) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta. 2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, lo stesso soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore. Resta salva la possibilita' per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessita' di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti. 3. La Commissione e' convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente e', comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima. 4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione puo' avvenire con avviso a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta. 5. I verbali della Commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia. 7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore appositamente incaricato.