(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                       Commissione di riserva 
 
   1. La Commissione di  riserva,  istituita  presso  l'ente  gestore
dell'area marina protetta con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art.  28,  comma
3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e  successive  modifiche,  da
ultimo contenute nell'art. 2, comma  339,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area,
formulando proposte  e  suggerimenti  per  tutto  quanto  attiene  al
funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su: 
    a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo; 
    b) le proposte di modifica  e  aggiornamento  della  zonazione  e
della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone; 
    c) la proposta di regolamento di esecuzione e  di  organizzazione
dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento; 
    d) il programma annuale relativo alle spese di gestione; 
    e) le relazioni sul funzionamento e  lo  stato  dell'area  marina
protetta; 
    f) gli atti e le procedure comunque  incidenti  sull'area  marina
protetta. 
   2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel  termine  di
trenta giorni dal ricevimento  della  richiesta  da  parte  dell'ente
gestore; decorso tale termine, lo  stesso  soggetto  gestore  procede
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie, non  possa  essere  rispettato  il  termine  di  cui  al
presente comma, tale termine puo'  essere  interrotto  per  una  sola
volta e, in tal caso, il  parere  deve  essere  reso  definitivamente
entro quindici  giorni  dal  ricevimento  degli  elementi  istruttori
integrativi forniti dall'ente gestore. Resta  salva  la  possibilita'
per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al
presente comma, per la  necessita'  di  ottenere  ulteriori  elementi
istruttori  conseguentemente   all'emersione   di   nuovi   fatti   o
circostanze successivamente conosciuti. 
   3. La Commissione e' convocata dal Presidente  ogni  qualvolta  lo
ritenga necessario. Il Presidente e', comunque, tenuto a convocare la
Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma  1,  e
qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima. 
   4.  La  convocazione  della  Commissione   avviene   con   lettera
raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa
documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata  per  la
seduta. In caso di urgenza, la convocazione puo' avvenire con  avviso
a mezzo telegramma, fax o posta elettronica  certificata,  contenente
l'ordine del giorno e la relativa documentazione, da  inviare  almeno
tre giorni prima della data fissata per la seduta. 
   5. I  verbali  della  Commissione  sono  inviati  al  responsabile
dell'area marina  protetta  che  ne  cura  la  trasmissione  all'ente
gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare. 
   6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto  un  rimborso
per  le  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute,   previa
presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di  cui
alla  vigente  normativa  in  materia  di  trattamento  economico  di
missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia. 
   7. Le funzioni di segreteria della Commissione  sono  assolte  dal
personale dell'ente gestore appositamente incaricato.