(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
          Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica 
 
   1. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica e' consentita previa
autorizzazione dell'ente gestore. 
   2. Alla richiesta  di  autorizzazione  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di  cui  al  comma  precedente  deve  essere  allegata  una
relazione esplicativa inerente i seguenti temi: 
    a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca; 
    b) parametri analizzati; 
    c)  area  oggetto  di  studio  e  piano  di  campionamento,   con
localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; 
    d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e  delle
analisi; 
    e) tempistica della ricerca e personale coinvolto. 
   3. Il prelievo di organismi e  campioni  e'  consentito  per  soli
motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore. 
   4. Le autorizzazioni di  cui  ai  commi  1  e  3  sono  rilasciate
esclusivamente  a  fronte  di  una  dichiarazione  di   impegno   del
richiedente   a    fornire    all'ente    gestore    una    relazione
tecnico-scientifica  sull'attivita'  svolta  e  sui  risultati  della
ricerca, nonche' copia  delle  pubblicazioni  risultate  dagli  studi
effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione  con  l'Area
marina protetta «Punta Campanella». 
   5. La richiesta  di  autorizzazione  ad  eseguire  l'attivita'  di
ricerca scientifica deve essere presentata  almeno  30  giorni  prima
della data prevista di inizio attivita'. 
   6. I programmi di ricerca scientifica  nell'area  marina  protetta
coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente  gestore  e
alla  Capitaneria  di  porto  competente  almeno  10   giorni   prima
dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di  cui
al comma 2. Al termine dell'attivita'  il  richiedente  e'  tenuto  a
fornire   all'ente   gestore   una   relazione    tecnico-scientifica
sull'attivita' svolta e  sui  risultati  della  ricerca,  nonche'  il
consenso all'ente gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i
dati scaturenti dalle ricerche, con  il  solo  vincolo  di  citazione
della fonte. 
   7.  Nell'ambito  dei  programmi  di  ricerca  scientifica  per  le
finalita' di  monitoraggio  e  gestione  dell'area  marina  protetta,
specifici  incarichi  possono  essere  affidati  a  istituti,   enti,
associazioni o organismi esterni, nonche' ad  esperti  di  comprovata
specializzazione nei modi di legge. 
   8. Ai fini del rilascio  dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle attivita' di ricerca scientifica nell'area marina  protetta,  i
richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo
di diritto di segreteria  e  rimborso  spese,  secondo  le  modalita'
indicate al successivo art. 26. 
   9. Per tutte le discipline non esplicitate al  presente  articolo,
valgono per le attivita' di ricerca scientifica  le  disposizioni  di
cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area  marina
protetta.