IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Vista  la  legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Vista  la  legge  23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita  umana  in  mare,  adottata  a  Londra  il  1°  novembre  1974 e
successive modificazioni (SOLAS 1974/78);
  Vista  legge  28  gennaio  1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in
particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di
sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14  luglio  2008,  n.  121,  recante
disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376  e 377 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e in particolare l'art. 1, comma 20;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007,
n.  271,  recante  regolamento  di riorganizzazione del Ministero dei
trasporti  a  norma  dell'art.  1, comma 404, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296, ed in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134,   concernente   regolamento   recante  disciplina  per  le  navi
mercantili  dei  requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di
merci    pericolose,   ed   in   particolare   l'art.   30   relativo
all'approvazione  di  imballaggi,  grandi  imballaggi  e  contenitori
intermedi utilizzati per il trasporto marittimo di merci pericolose;
  Vista   l'istanza  n.  1849/07-CT  in  data  26  novembre  2007,  e
successiva  documentazione  integrativa,  presentata  dalla «Italcert
S.r.l.»,  con  sede in Milano, viale Sarca n. 336, intesa ad ottenere
l'autorizzazione  all'espletamento dei compiti di cui all'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134;
  Visto  l'art.  31  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
giugno  2005,  n.  134,  relativo  alle  modalita'  di rilascio della
succitata autorizzazione;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  L'organismo  «Italcert S.r.l.», con sede in Milano, viale Sarca
n.  336,  e' autorizzato ad espletare i compiti previsti dall'art. 30
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,
per  l'approvazione  degli  imballaggi,  dei  contenitori  intermedi,
incluse   le   ispezioni,   e   dei   grandi   imballaggi,   di  cui,
rispettivamente, ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del codice IMDG.
  2.  Il  succitato  organismo  dovra'  apporre  sugli  imballaggi la
seguente sigla di identificazione: IT.