IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di conversione del
decreto-legge  21  ottobre  1996, n. 536, relativa alle misure per il
contenimento  della  spesa farmaceutica e la determinazione del tetto
di  spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 1996;
  Visto  il  provvedimento  della Commissione Unica del Farmaco (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19  settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232
del   4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco  dei
medicinali  innovativi  la  cui commercializzazione e' autorizzata in
altri  Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale, dei medicinali non
ancora  autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione clinica e dei
medicinali  da  impiegare  per una indicazione terapeutica diversa da
quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
  Visto   ancora   il   provvedimento  CUF  datato  31  gennaio  2001
concernente  il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti nel
succitato  elenco,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24
marzo 2001;
  Considerato   che   nell'attuale   Piano   Terapeutico   AIFA   per
prescrizione  SSN  di  interferoni  (Ex  Nota  32),  pubblicato sulla
Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del 22 febbraio 2008, la prescrizione di
interferone  alfa-2a ricombinante ed interferone alfa-2b ricombinante
e'  a  carico  del  SSN anche per la seguente condizione clinica: «in
monoterapia nel trattamento dell'epatite acuta da HCV»;
  Considerato,  tuttavia,  che il trattamento con interferone alfa-2a
ricombinante  ed  interferone  alfa-2b  ricombinante  non  e' ad oggi
autorizzato  nella monoterapia dell'epatite acuta da HCV come risulta
dal  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto delle specialita'
medicinale autorizzate contenenti interferone alfa-2a ricombinante ed
interferone alfa-2b ricombinante;
  Atteso,  peraltro,  che i dati della letteratura documentano che la
somministrazione  in monoterapia di medicinali contenenti interferone
alfa-2a  ricombinante ed interferone alfa-2b ricombinante in pazienti
selezionati  affetti  da epatite acuta da HCV possono determinare una
favorevole  modificazione  delle condizioni cliniche e degli esami di
laboratorio   caratteristici  dell'affezione  e  la  negativizzazione
dell'HCV-RNA;
  Atteso   inoltre   che  i  dati  della  letteratura  internazionale
documentano  anche  la  relativa  sicurezza  dell'impiego  di  questi
farmaci  nella  monoterapia dell'epatite acuta da HCV, quando attuato
in coerenza con le linee guida nazionali ed internazionali;
  Ritenuto  quindi opportuno consentire a soggetti affetti da epatite
acuta  da HCV la prescrizione in monoterapia di medicinali contenenti
interferone  alfa-2a ricombinante ed interferone alfa-2b ricombinante
a totale carico del Servizio sanitario nazionale;
  Ritenuto altresi' necessario dettare le condizioni alle quali detti
medicinali   vengono   inseriti   nell'elenco   di   cui   al  citato
provvedimento   datato   20  luglio  2000  concernente  l'istituzione
dell'elenco stesso;
  Tenuto    conto    del    parere   della   Commissione   consultiva
Tecnico-Scientifica  (CTS)  nella  riunione  del 10 e 11 marzo 2009 -
verbale  n.  66,  che  ha  deciso  l'eliminazione  dall'attuale Piano
Terapeutico   AIFA   della   prescrizione   di   interferone  alfa-2a
ricombinante    ed    interferone   alfa-2b   ricombinante   relativa
all'indicazione:  «in  monoterapia nel trattamento dell'epatite acuta
da HCV» e, per questa particolare indicazione clinica, il contestuale
inserimento  delle  specialita'  medicinali  a  base  di  interferone
alfa-2a  ricombinante ed interferone alfa-2b ricombinante nell'elenco
dei  medicinali  erogabili  a  totale  carico  del  Sevizio sanitario
nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
  Ritenuto  pertanto di includere il medicinali interferone alfa-2a e
alfa-2b  ricombinanti  nell'elenco  dei medicinali erogabili a totale
carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  istituito ai sensi della
legge  23  dicembre  1996,  n. 648, per l'indicazione terapeutica: in
monoterapia nel trattamento dell'epatite acuta da HCV;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali  del  16  luglio  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio  al Registro visti semplici, foglio n. 803 in
data  18  luglio  2008, con cui il prof. Guido Rasi e' stato nominato
Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco;

                             Determina:


                               Art. 1.

  I  medicinali  interferone  alfa-2a  e  alfa-2b  ricombinanti  sono
inseriti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre
1996,  n.  536,  convertito  dalla  legge  23  dicembre 1996, n. 648,
nell'elenco  istituito  col provvedimento della Commissione unica del
farmaco citato in premessa.