Art. 2.



  1.  Entro  trenta  giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, ciascuno dei
soggetti  indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del
2008,  invia  al  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti -
Direzione  generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione
ed  i  progetti internazionali - richiesta di accesso al Fondo di cui
all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008.
  2.  La  richiesta  di  cui  al  comma 1 riporta tutte le istanze di
compensazione  trasmesse  dalle imprese, qualora ritenute ammissibili
ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 2009 e pervenute entro il
termine di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 162/2008.
  3. Per ciascuna delle istanze di compensazione di cui al comma 2, i
soggetti  indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del
2008,  inviano,  altresi':  la documentazione giustificativa prodotta
dall'impresa;  l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso
a  compensazione  con  la specificazione, secondo i criteri di cui al
precedente  art.  1,  della  categoria  di  appartenenza dell'impresa
richiedente;  la  dichiarazione,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 8 del
decreto-legge   n.   162/2008   convertito   in   legge,  comprovante
l'insufficienza  delle  risorse  finanziarie,  risultanti  dal quadro
economico,  per  far  fronte  alla compensazione; la dichiarazione di
aver   provveduto,   ai   sensi  dell'art.  1,  comma  9  del  citato
decreto-legge n. 162/2008 convertito in legge, ad aggiornare l'elenco
annuale della programmazione 2009-2011.