Art. 2. 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - richiesta di accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008. 2. La richiesta di cui al comma 1 riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 2009 e pervenute entro il termine di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 162/2008. 3. Per ciascuna delle istanze di compensazione di cui al comma 2, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008, inviano, altresi': la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa; l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione, secondo i criteri di cui al precedente art. 1, della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente; la dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 8 del decreto-legge n. 162/2008 convertito in legge, comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla compensazione; la dichiarazione di aver provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 9 del citato decreto-legge n. 162/2008 convertito in legge, ad aggiornare l'elenco annuale della programmazione 2009-2011.