Art. 3. 1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali assegna a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008, le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.