Art. 3.



  1.  Nell'ambito  della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1,
la   Direzione   generale   per   lo   sviluppo  del  territorio,  la
programmazione  ed  i  progetti internazionali assegna a ciascuno dei
soggetti  indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del
2008, le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di
compensazione  ammissibili,  ripartite  per  piccola,  media e grande
impresa.