Art. 4. 1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2, comma 1, superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili. 2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, e' determinata rapportando l'ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria d'impresa. 3. I soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per ogni singola istanza di compensazione.