Art. 4.



  1.  Nell'ambito  della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1,
qualora  l'ammontare  delle  richieste  di accesso di cui all'art. 2,
comma  1,  superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria
di   impresa,   i   soggetti  indicati  all'art.  1,  comma  10,  del
decreto-legge  n.  162/2008  partecipano in misura proporzionale alla
distribuzione delle risorse disponibili.
  2.  La  percentuale  di  partecipazione,  da  applicare  a ciascuna
richiesta di accesso al Fondo, e' determinata rapportando l'ammontare
della  quota  di  Fondo  assegnata  a  ciascuna  categoria di impresa
all'importo  complessivo  delle  richieste  di  accesso riferite alla
medesima categoria d'impresa.
  3.  I  soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n.
162/2008  applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per
ogni singola istanza di compensazione.