Art. 5. 1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui al precedente art. 1, comma 3, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008 assegnano le risorse relative alla compensazione all'impresa mandataria che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento, in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.