Art. 5.



  1.  Nel  caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui al
precedente art. 1, comma 3, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10,
del  decreto-legge n. 162 del 2008 assegnano le risorse relative alla
compensazione  all'impresa  mandataria  che provvede ad attribuire le
risorse  alle  imprese  facenti  parte del raggruppamento, in base ad
accordi intercorsi tra le medesime imprese.