Art. 6.



  1.  La  Direzione  generale  per  lo  sviluppo  del  territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali, provvede a comunicare ai
soggetti  indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del
2008  l'assegnazione  delle  risorse  che  saranno  loro  attribuite,
secondo  le  modalita' di cui agli articoli precedenti, al fine della
corresponsione  a  ciascuna  impresa  che  ha  presentato  istanza di
compensazione.
  2.  L'assegnazione  delle  risorse ai soggetti indicati all'art. 1,
comma  10,  del  decreto-legge  n.  162/2008  e'  pubblicata sul sito
internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.