Art. 6. 1. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, provvede a comunicare ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008 l'assegnazione delle risorse che saranno loro attribuite, secondo le modalita' di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione. 2. L'assegnazione delle risorse ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 e' pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.