IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 83-bis, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, come convertito dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», in base al quale le somme  disponibili  sul
Fondo   per   il   proseguimento   degli    interventi    a    favore
dell'autotrasporto,  al  netto  delle  misure  previste  dal   citato
regolamento n. 273/2007, sono destinate, per gli importi indicati nei
commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi  in  materia  di  riduzione  dei
costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di  merci,  nonche'
ad incentivi per  la  formazione  professionale  e  per  processi  di
aggregazione imprenditoriale; 
  Visto il comma 28, dell'art. 83-bis, teste' richiamato, che destina
agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione
professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7
milioni di euro, e prevede che le relative  modalita'  di  erogazione
siano disciplinate con regolamenti governativi; 
  Visto il comma 29, del ripetuto art. 83-bis, in base al quale, agli
oneri derivanti dall'attuazione, fra  l'altro,  del  comma  28  dello
stesso articolo, si fa fronte con le risorse disponibili sul Fondo di
cui all'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  n.  157  del  9  luglio  2009,  recante
modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse finalizzate a
favorire, nel limite dell'importo di euro 9.000.000,  i  processi  di
aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del  citato  regolamento,
in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore del regolamento stesso, sono stabiliti termini e modalita' per
accedere agli incentivi sopra richiamati,  nonche'  i  modelli  delle
istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere; 
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare
l'art. 87; 
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media
impresa; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  800/2008  della  Commissione  del  6
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato  comune  in  applicazione  degli  articoli  87  e  88  del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
9 agosto 2008, ed in particolare l'art. 26, che  prevede  aiuti  alle
piccole e medie  imprese  per  servizi  di  consulenza,  purche'  non
rientranti nell'ordinaria gestione aziendale; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
La stessa norma dispone che gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a  carico  delle  risorse
finanziarie dei fondi stessi; 
  Visto l'art. 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31  dicembre  2007,
n. 248, cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai
sensi del quale,  per  l'attuazione  del  Programma  nazionale  delle
«Autostrade del mare» ed in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  stata  prorogata
l'attivita' della Societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.,  RAM,
da  svolgersi  secondo  direttive  adottate   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e  sotto  la  vigilanza  dello  stesso
Ministero, e le azioni della societa' stessa  sono  state  cedute,  a
titolo gratuito, al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  che
esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la Convenzione in data  29  maggio  2009,  stipulata  fra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  la  Societa'  RAM,
registrata dalla Corte dei conti in data 15 luglio 2009, che prevede,
tra l'altro, la  possibilita'  che  tale  societa',  quale  struttura
operativa del Ministero, svolga attivita' connesse alla realizzazione
del sistema integrato di servizi di trasporto; 
  Ritenuta l'esigenza di avvalersi della Societa' RAM per la gestione
dell'intervento  di  cui  al  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, mediante  la  stipula  di  apposita
convenzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita', termini di proposizione 
                      delle domande e requisiti 
 
  1. Possono beneficiare dei contributi di cui al  presente  decreto,
per operazioni poste in essere dopo la data di entrata in vigore  del
regolamento adottato con decreto del Presidente della  Repubblica  29
maggio 2009, n. 84,  ovvero  per  operazioni  gia'  avviate,  ma  non
concluse, alla data medesima, i seguenti soggetti: 
    a)  raggruppamenti  di  imprese   risultanti   da   processi   di
aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto; 
    b) piccole e medie imprese risultanti da fusioni  o  destinatarie
di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto; 
    c) piccole e medie imprese che aderiscono a  raggruppamenti  gia'
esistenti; 
    d) raggruppamenti che, avendo le caratteristiche delle piccole  e
medie imprese, provvedano a fondersi fra loro. 
  Sono esclusi dai contributi i raggruppamenti risultanti da  fusioni
o conferimenti fra imprese appartenenti al medesimo gruppo,  societa'
controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche  solo
in forma indiretta, ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  2. Possono proporre domanda le imprese di  autotrasporto  di  merci
aventi sede principale o  secondaria  in  Italia,  iscritte  all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di  terzi,  ed  i
raggruppamenti costituiti a norma del libro V, titolo VI, capo  I,  o
del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e  II-bis  del  codice
civile. Le imprese  richiedenti  devono  comprovare  il  processo  di
aggregazione,  di  cui   al   comma   precedente,   mediante   idonea
certificazione  rilasciata  dalla  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato, e  agricoltura.  Ciascuna  domanda  deve  contenere  una
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, attestante le  spese  per  le  quali  e'  richiesto  il
contributo, risultanti dalle fatture indicate in  apposito  elenco  e
riferite alle prestazioni di consulenza,  ivi  comprese  l'assistenza
legale e quella notarile, connesse al processo  di  aggregazione,  ed
all'avviamento   delle    nuove    strutture    aziendali,    nonche'
all'introduzione di sistemi avanzati di gestione  aziendale  riferiti
all'operazione. 
  3. L'intensita' massima del contributo e' pari al 50%  delle  spese
riconosciute ammissibili, ai sensi dell'art. 26 del regolamento  (CE)
n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. 
  4. Le domande devono essere redatte utilizzando  esclusivamente  il
modulo che si allega, come  parte  integrante,  al  presente  decreto
(allegato 1), e devono essere presentate entro il termine  perentorio
di  novanta  giorni,  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  al  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il  trasporto
stradale e per l'intermodalita', via Giuseppe Caraci  n. 36  -  00157
Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante
consegna a mano, presso  la  Direzione  generale  medesima.  In  tale
ultima ipotesi, l'ufficio  di  segreteria  della  Direzione  generale
rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.