Art. 2 Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita' istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM). 2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, provvede a valutare gli esiti dell'attivita' istruttoria compiuta dalla Societa' RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, ammette le imprese al beneficio collocandole in apposito elenco, e dandone comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti. Tale comunicazione e' dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della Commissione stessa. 3. L'erogazione del contributo avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza del fondo richiamato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2009, pari a 9 milioni di euro. A tal fine, ove, al termine degli adempimenti istruttori, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto. 4. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al comma 2, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovra' essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 2).