(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
Linee guida dello stipulando protocollo  d'intesa  tra  Prefettura  e
                       Circumvesuviana S.r.l. 
 
    Fermi  restando  gli  adempimenti  previsti   dal   decreto   del
Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.  252,  lo  stipulando
protocollo  d'intesa  dovra'  prevedere  ulteriori  misure  intese  a
rendere piu' stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di
monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori. 
    In particolare lo stipulando protocollo  dovra'  avere  contenuti
che riflettano le seguenti linee-guida: 
      necessita' di evidenziare il  ruolo  di  soggetto  responsabile
della sicurezza dell'opera, anche  sotto  il  profilo  antimafia,  di
Circumvesuviana S.r.l., la quale si fa garante  -  verso  gli  organi
deputati ai controlli antimafia -  del  flusso  informativo  relativo
alla  filiera  delle  imprese  che  a  qualunque  titolo  partecipino
all'esecuzione dell'opera; 
      necessita' di porre specifica attenzione,  anche  sulla  scorta
dell'esperienza  costituita  dall'esecuzione  dei  lavori   dell'Alta
velocita', a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una  serie
di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo  e  noli  a
freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro  natura,  piu'  di
altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo  a
tali tipologie e' venuta in evidenza la  necessita'  di  un  rigoroso
accertamento dei requisiti  soggettivi  dell'impresa,  individuale  o
collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa,
in via convenzionale, le disposizioni di cui al  menzionato  art.  10
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  252/1998,   che
prevedono, in capo al Prefetto,  penetranti  poteri  di  accertamento
(informazioni antimafia); 
      necessita',  anche  questa  mutuata  dall'esperienza  TAV,   di
sottoporre eventuali  affidamenti  e  subaffidamenti  a  clausola  di
gradimento,  prevedendo  cioe'  la   possibilita'   di   estromettere
l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato
esito positivo ed azionando  a  tale  scopo  una  specifica  clausola
risolutiva espressa; 
      necessita' di rafforzare il meccanismo  espulsivo  dell'impresa
in odore di mafia, prevedendo che Circumvesuviana S.r.l. definisca le
sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da  applicare
ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive  dei  dati
relativi alle imprese  subaffidatarie,  previste  dall'art.  118  del
decreto legislativo n. 163/2006, ovvero a carico  delle  imprese  nei
cui  confronti  siano  emersi  elementi  che  denotino  tentativi  di
infiltrazione mafiosa; 
      necessita' di controllare gli assetti societari  delle  imprese
coinvolte  nell'esecuzione  dell'opera  a  qualunque  titolo  fino  a
completamento  dell'esecuzione  dell'opera  stessa   attraverso   una
costante attivita' di monitoraggio; 
      necessita' di assicurare, anche attraverso specifiche  sanzioni
che  possono  arrivare  fino  alla  revoca  degli  affidamenti,   che
tentativi  di  pressione  criminale  sulle  imprese  nella  fase   di
cantierizzazione  (illecite  richieste   di   danaro,   «offerta   di
protezione», ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura,
fermo  restando  l'obbligo  di  denuncia  del   fatto   all'Autorita'
giudiziaria; 
      necessita'  di  disporre  con  cadenza  periodica   (di   norma
trimestrale)  di  un  resoconto  sullo  stato  di  attuazione   delle
procedure di monitoraggio antimafia.