Art. 2 
 
  Il riconoscimento di cui al precedente articolo e'  subordinato,  a
scelta della richiedente, al superamento di  una  prova  attitudinale
oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per  un  periodo
di  mesi  ventiquattro;  le  modalita'  di  svolgimento  dell'una   o
dell'altro sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.