Art. 2 
 
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto. 
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione  di  confermare  la  «Camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura di Viterbo» o proporre un  nuovo  soggetto
da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco  di  cui  all'art.  14,
comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. 
  Nell'ambito  del  periodo  di  validita'  dell'autorizzazione,   la
«Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di
Viterbo» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari
che l'autorita' nazionale  competente,  ove  lo  ritenga  necessario,
decida di impartire. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 novembre 2009 
 
                                      Il direttore generale: La Torre