Art. 4 
 
  Il  titolo  professionale  di  cui  in  premessa  e'  riconosciuto,
altresi',  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo   degli
ingegneri - sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della
professione in Italia. 
    Roma, 19 novembre 2009 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano