Art. 2 
 
  1. Per  consentire  al  Commissario  delegato  -  presidente  della
regione  Siciliana  di  proseguire,  in   regime   ordinario,   nelle
iniziative dirette a fronteggiare lo stato di criticita'  conseguente
ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna
nel territorio della provincia di  Catania  ed  agli  eventi  sismici
concernenti la medesima area, il termine previsto dall'art. 1,  comma
1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3735
del 22 gennaio 2009, e' prorogato al 31 dicembre 2010. 
  2. Continuano ad applicarsi, per l'anno 2010,  le  disposizioni  di
cui all'art. 1,  commi  3  e  4  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3735  del  22  gennaio  2009  e  successive
modificazioni ed integrazioni.