Art. 2 1. Per consentire al Commissario delegato - presidente della regione Siciliana di proseguire, in regime ordinario, nelle iniziative dirette a fronteggiare lo stato di criticita' conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, il termine previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3735 del 22 gennaio 2009, e' prorogato al 31 dicembre 2010. 2. Continuano ad applicarsi, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3735 del 22 gennaio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.