Art. 5 
 
  1. Il Commissario delegato per i lavori di realizzazione del  nuovo
auditorium  di  Firenze  e  di  cui  all'art.  2  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23  novembre  2007,
cosi' come  modificato  dall'art.  8,  comma  1,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783  del  17  giugno  2009,
nell'ambito delle iniziative da porre in essere  per  lo  svolgimento
del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia,
provvede ad  assicurare  la  realizzazione  dei  lavori  di  restauro
architettonico e strutturale, nonche' l'adeguamento strutturale e  la
realizzazione degli impianti  meccanici,  elettrici  e  speciali  del
complesso museale degli Uffizi di Firenze e degli interventi ad  esso
strettamente correlati relativi al complesso Mozzi Bardini. 
  2. Per l'espletamento delle  iniziative  di  cui  al  comma  1,  da
espletarsi sentita  la  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Firenze, il
Commissario  delegato  si  avvale  di  un  soggetto   attuatore,   di
consulenti tecnici e provvede a nominare un  soggetto  di  elevata  e
comprovata professionalita' con funzioni di direttore dei lavori. 
  3. Il soggetto attuatore  di  cui  al  comma  2  e'  autorizzato  a
richiedere  l'apertura  di  una  apposita  contabilita'  speciale  al
medesimo intestata, nonche' ad avvalersi di un consulente. 
  4. Al Commissario delegato e' attribuito un compenso pari a  quello
spettante al direttore dei lavori. 
  5. Il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  attribuire,  con
proprio provvedimento, d'intesa con il  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali,  un  compenso  al  soggetto  attuatore  per  le
attivita' espletate ed al consulente di cui al comma 2. 
  6. Per le finalita' di cui al presente articolo  la  Soprintendenza
per i  beni  architettonici,  paesaggistici,  storici,  artistici  ed
etnoantropologici  di  Firenze  e'  autorizzata  a  trasferire  sulla
contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore di cui al comma
2 le risorse finanziarie iscritte  al  capitolo  2811  della  propria
contabilita' speciale della medesima Soprintendenza. 
  7. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono  autorizzati
a reperire e trasferire  al  soggetto  attuatore  sulla  contabilita'
speciale di cui al comma 3 eventuali risorse finanziarie pubbliche  e
private per il completamento degli interventi di cui al comma 1. 
  8. Il soggetto attuatore provvede a rendicontare ai sensi dell'art.
5, comma 5-bis della legge 24 febbraio  1992,  n.  225  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  9. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono  posti  a  carico
della contabilita' speciale di cui al comma 3.