Art. 5 1. Il Commissario delegato per i lavori di realizzazione del nuovo auditorium di Firenze e di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, cosi' come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, nell'ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia, provvede ad assicurare la realizzazione dei lavori di restauro architettonico e strutturale, nonche' l'adeguamento strutturale e la realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali del complesso museale degli Uffizi di Firenze e degli interventi ad esso strettamente correlati relativi al complesso Mozzi Bardini. 2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, da espletarsi sentita la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Firenze, il Commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore, di consulenti tecnici e provvede a nominare un soggetto di elevata e comprovata professionalita' con funzioni di direttore dei lavori. 3. Il soggetto attuatore di cui al comma 2 e' autorizzato a richiedere l'apertura di una apposita contabilita' speciale al medesimo intestata, nonche' ad avvalersi di un consulente. 4. Al Commissario delegato e' attribuito un compenso pari a quello spettante al direttore dei lavori. 5. Il Commissario delegato e' autorizzato ad attribuire, con proprio provvedimento, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, un compenso al soggetto attuatore per le attivita' espletate ed al consulente di cui al comma 2. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Firenze e' autorizzata a trasferire sulla contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte al capitolo 2811 della propria contabilita' speciale della medesima Soprintendenza. 7. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a reperire e trasferire al soggetto attuatore sulla contabilita' speciale di cui al comma 3 eventuali risorse finanziarie pubbliche e private per il completamento degli interventi di cui al comma 1. 8. Il soggetto attuatore provvede a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della contabilita' speciale di cui al comma 3.