Art. 6 1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 2-ter. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli. 2-quater. Il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 2-quinquies. L'approvazione da parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere». 2. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008, dopo le parole «decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4» sono aggiunte le seguenti: «legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;».