Art. 6 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile  2008  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «2-bis. Per l'attuazione degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza, il Commissario delegato o i soggetti  attuatori,  ove  non
sia possibile  l'utilizzazione  delle  strutture  pubbliche,  possono
affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi,
ove necessario, delle deroghe  di  cui  all'art.  3.  Il  Commissario
delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori,  per
gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti,
ricorrendo, ove necessario, alla  conferenza  di  servizi  da  indire
entro sette giorni dalla disponibilita' dei  progetti.  Qualora  alla
conferenza  di  servizi  il  rappresentante   di   un'amministrazione
invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato  di  adeguato
potere di rappresentanza, la conferenza  e'  comunque  legittimata  a
deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di  servizi
deve essere  motivato  e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le
specifiche indicazioni progettuali necessarie al  fine  dell'assenso.
In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione  preposta
alla tutela ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la determinazione e'  subordinata,  in  deroga  all'art.
14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si
esprime entro sette giorni dalla richiesta. 
  2-ter. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli  interventi,  che
si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza
di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art.  16,  della
legge 7 agosto n. 241 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette  giorni  dalla
richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli. 
  2-quater. Il Commissario delegato provvede, anche  avvalendosi  dei
soggetti attuatori, per le occupazioni di urgenza e per le  eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle  opere  e
degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso  il
decreto  di  occupazione  d'urgenza,  prescindendo  da   ogni   altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del  verbale
di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni. 
  2-quinquies. L'approvazione da parte del Commissario  delegato  dei
progetti  definitivi  o  esecutivi   costituisce   variazione   degli
strumenti urbanistici vigenti, approvazione del  vincolo  preordinato
all'esproprio  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed
indifferibilita' delle opere». 
  2. Al  comma  1  dell'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile  2008,  dopo  le  parole
«decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4» sono  aggiunte
le seguenti: «legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;».