Art. 7 1. Per consentire al prefetto di Foggia, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, di rimborsare le spese sostenute per il superamento dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a trasferire sulla sua contabilita' speciale n. 5115 intestata al sopra citato soggetto attuatore la somma di euro 452.222,02 a valere sulle risorse di cui all'art. 8 della sopra citata ordinanza. 2. Il presidente della regione Marche - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzato ad utilizzare la somma residua di euro 589.704,06 per le finalita' di cui all'art. 1, comma 3 della sopra citata ordinanza. 3. Allo scopo di consentire la conclusione delle attivita' previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti attuatori sono autorizzati ad utilizzare, fino al 30 giugno 2010, le contabilita' speciali aperte ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'ordinanza sopra citata.