Art. 7 
 
  1. Per consentire al prefetto  di  Foggia,  soggetto  attuatore  ai
sensi  dell'art.  1,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n.  3606  del  28  agosto  2007  e  successive
modificazioni ed integrazioni, di rimborsare le spese  sostenute  per
il  superamento  dell'emergenza,  il  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'  autorizzato  a
trasferire sulla sua contabilita' speciale n. 5115 intestata al sopra
citato soggetto attuatore la somma di euro 452.222,02 a valere  sulle
risorse di cui all'art. 8 della sopra citata ordinanza. 
  2. Il presidente della regione Marche - soggetto attuatore ai sensi
dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' autorizzato ad utilizzare la somma residua  di  euro
589.704,06 per le finalita' di cui all'art. 1, comma  3  della  sopra
citata ordinanza. 
  3. Allo scopo di consentire la conclusione delle attivita' previste
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606  del
28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni i  soggetti
attuatori sono autorizzati ad utilizzare, fino al 30 giugno 2010,  le
contabilita'  speciali  aperte  ai  sensi  dell'art.  8,   comma   5,
dell'ordinanza sopra citata.